Regolamento (UE) 800/2019 del 17 maggio 2019 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) 1333/2008 per quanto riguarda l’estensione dell’uso dell’acido carminico, carminio (E 120) in alcuni prodotti a base di carne tradizionali nei territori francesi d’oltremare.
Nell’allegato II, parte E, del Regolamento (CE) 1333/2008, nella categoria alimentare 08.3.1 «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», dopo la voce E110 è inserita la seguente nuova voce:
- E120
- acido carminico, carminio
- 50 (livello massimo, mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)
- solo le seguenti specialità tradizionali di frattaglie suine salate e di manzo: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole e paleron de boeuf à la créole. Questi prodotti sono consumati previa dissalazione e cottura.