Regolamento (UE) 1482/2018 del 4 ottobre 2018 che modifica l’allegato I del Regolamento (CE) 1334/2008 per quanto la riguarda la caffeina e la teobromina.
Caffeina, restrizioni per l’uso come sostanza aromatizzante:
- prodotti lattieri e prodotti analoghi: non oltre 70 mg/kg
- gelati: non oltre 70 mg/kg
- prodotti di confetteria: non oltre 100 mg/kg
- bevande analcoliche: non oltre 150 mg/kg
Teobromina, restrizioni per l’uso come sostanza aromatizzante:
- prodotti lattieri e prodotti analoghi: non oltre 70 mg/kg
- bevande analcoliche: non oltre 100 mg/kg