I recenti casi di sentenza p23726 e p23727 da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, fanno emergere la questione sull’interpretazione di due Regolamenti Europei. Gli elementi di dubbio da chiarire riguardano le indicazioni nutrizionali e le relative condizioni di applicazione.
Regolamento (UE) 1924/2006 che consente e prevede la possibilità di indicare in etichetta:
- “a basso contenuto di zuccheri” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore, solo se il prodotto contiene non più di 5g di zuccheri per 100g (per gli alimenti solidi) o 2,5g di zuccheri per 100ml (per gli alimenti liquidi)
- “senza zuccheri” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore, solo se il prodotto contiene non più di 0,5g di zuccheri per 100g o 100ml
- “senza zuccheri aggiunti” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore, solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: “contiene in natura zuccheri“.
- senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi
- senza aggiunta di prodotti contenenti monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le loro proprietà dolcificanti.
A questo punto però di interpretativo ed interpretabile sembra ci sia ben poco.
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